Nr. 10/2024 Procura/Staatsanwaltschaft
In merito al decesso di Lorenzi Matilde, a seguito dell’incidente sciistico avvenuto in data 28.10.2024, verso le ore 9:45, sulla pista “rossa”, ossia di media difficoltà, Grawand G1 del comprensorio sciistico “Alpin Arena Senales” sito in Senales (BZ), in Loc. Maso Corto, lungo un tracciato di slalom gigante, la Procura di Bolzano comunica quanto segue.
Dalle dichiarazioni rese dall’allenatore della ragazza, il quale ha assistito in prima persona alla dinamica dell’incidente, risulta che l’incidente si è verificato mentre l’atleta “effettuava una spigolata, perdendo il controllo della discesa e finendo rovinosamente fuori pista”.
I Carabinieri della Stazione di Senales e del Centro Addestramento Alpino di Selva Val Gardena trasmettevano come fatto non costituente reato gli esiti degli accertamenti, posto che, come risulta dal verbale di sopralluogo e dalle fotografie allegate, la pista era delimitata con “palinatura posizionata nel rispetto della normativa vigente”, l’incidente si è verificato “nella fase finale della discesa e più precisamente nella zona pressoché pianeggiante caratterizzata da uno slargo con una pendenza modesta (circa 15°)”, e non venivano rilevate violazioni alla normativa sulla sicurezza.
Come si evince dalla visione di alcune fotografie apparse sulla stampa, quel tratto di pista non era delimitato da una rete di protezione/contenimento, posto che ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale n. 14/2010, così come da ultimo modificata con legge provinciale di Bolzano del 18.07.2023, n. 15, non vi erano curve o tratti contraddistinti da forte pendenza ovvero caratteristiche tali da causare pericolose fuoriuscite di pista. Anche ai sensi degli artt. 9 c. 1 e 3 e 7 L.P. 14/2010 (“delimitazione piste da sci”) non vi era alcun pericolo atipico, né interno né esterno alla pista, come definito dall’art. 15 del Regolamento di esecuzione (ovvero piante, massi, sostegni di impianti di risalita, alberi, curve particolarmente strette in prossimità di precipizi, crepacci, motoslitte in movimento ecc.), tale da imporre al gestore lungo quel tracciato di allenamento misure di protezione e/o segnaletiche, neppure ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 2021 n. 40.
Come hanno rilevato i Carabinieri nella relazione di incidente sciistico, quel giorno la neve era compatta e ben battuta, c’era bel tempo, la visibilità era ottima, con assenza di vento.
Posto, dunque, che nel tratto di pista dove si era verificato l’infortunio, le stesse caratteristiche della pista erano tali da escludere qualsivoglia obbligo di attivazione da parte del gestore, non sussistendo alcuna insidia interna o esterna alla pista, che dovesse giustificare l’adozione di apposite cautele, e non ravvisandosi né da parte dei Carabinieri né da parte della Procura la violazione di alcuna regola cautelare, si è ritenuto e si ritiene tutt’ora che l’evento mortale sia stato causato da un fatto meramente accidentale neppure astrattamente qualificabile come reato ed il relativo fascicolo è stato iscritto a modello 45 (come fatto non costituente reato); motivo per il quale non sono stati disposti neppure accertamenti autoptici, ma questa Procura ha rilasciato il prima possibile il nulla osta alla sepoltura, anche per rispetto della famiglia.
>>L’Ufficio stampa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Tipologia: Comunicato
Data: 29/11/2024