INCIDENTE SULLE PISTE DA SCI
Cassazione civile sez. III - 04/09/2025, n. 24545
RILEVATO CHE:
Con citazione del 15 luglio 2014 Be.Ad., Be.Ur., Be.He. e Be.Pa. convennero dinanzi al Tribunale di Bolzano Funivie Valdaora Spa, il Comune di Valdaora, Consorzio turistico Plan de Corones soc. coop. e Federconsorzi Dolomiti Superski, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti iure proprio in conseguenza della morte del loro congiunto, Be.Ha. - coniuge della prima, fratello del secondo e del terzo, figlio del quarto -, il quale era deceduto a seguito di un incidente sciistico in data 23 marzo 2012, allorché, mentre sciava nel comprensorio del monte Plan de Corones sulla pista "Olang 2" gestita da Funivie Valdaora Spa, dopo aver perso il controllo degli sci, aveva sbattuto contro la rete di protezione che cingeva una baita adibita a cabina elettrica posta in mezzo alla pista e, senza che tale rete di protezione ne fermasse l'abbrivio, era impattato sulla struttura di tale cabina, riportando una frattura cranica con esiti mortali.
Nel corso del giudizio morì Be.Pa. e il processo fu proseguito dai figli ed eredi che già avevano agito in proprio, Be.Ur. e Be.He.
Con sentenza del 20 febbraio 2020 il Tribunale di Bolzano, ritenuto che l'obbligo di custodia della pista, con i connessi doveri di protezione, messa in sicurezza e manutenzione, gravasse esclusivamente sul gestore, negò la responsabilità del Comune, di Consorzio turistico Plan de Corones e di Federconsorzi Dolomiti Superski e, riconosciuto un preponderante concorso di colpa della vittima, le imputò l'evento dannoso per il 70%, attribuendolo invece per il 30% a Funivie Valdaora Spa, condannandola al risarcimento del danno, proporzionalmente diminuito, in favore degli attori.
Osservò il primo giudice che, se da un lato sussisteva la responsabilità della società gestrice per il pericolo "atipico" costituito dall'ostacolo posto sul tracciato della pista, dall'altro lato il concorrente fatto colposo del danneggiato andava desunto dalla circostanza che egli sciava ad una velocità superiore ai 45 km orari senza indossare il casco protettivo, nonché dall'ulteriore circostanza che, comunque, l'ostacolo era facilmente percepibile ed evitabile.
A seguito di impugnazione proposta dai congiunti della vittima nei soli confronti di Funivie Valdaora Spa e del Comune di Valdaora, la Corte d'Appello di Trento, Sezione di Bolzano, disposta ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con sentenza 9 marzo 2023 n. 32, in parziale accoglimento del gravame, ha modificato la graduazione delle colpe della società danneggiante e del danneggiato, sul rilievo che il Tribunale, nell'affermare che l'ostacolo era facilmente percepibile ed evitabile, non aveva debitamente valorizzato la circostanza, riferita dall'unico testimone dell'incidente, che il de cuius aveva perso il controllo degli sci prima dell'impatto, e l'ulteriore rilievo che egli, "seppure sciasse a una velocità sostenuta tracciando una traiettoria inusuale e non indossasse il casco protettivo" (l'uso del quale, peraltro, era consigliato da regole di comune prudenza ma non prescritto da specifici obblighi giuridici), non aveva esulato i limiti della pratica sportiva.
Pertanto la Corte d'Appello ha stimato nel 50% il concorso colposo della vittima e ha proceduto alla coerente liquidazione, in favore di tutti gli appellanti, del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nonché, in favore di Be.Ad., del danno patrimoniale per spese funerarie e consulenza e, infine, del lucro cessante per la perdita dell'apporto reddituale fornitole in vita dal marito deceduto.
Con specifico riguardo a tale voce di danno, peraltro, la corte territoriale, rigettando il relativo motivo, ha confermato la statuizione del Tribunale che ne aveva effettuato la liquidazione considerando come base di calcolo (sulla quale poi operare la riduzione percentuale per il concorso di colpa) una somma - Euro 88.876,26 - corrispondente alla metà dell'accertato reddito annuo del de cuius, moltiplicata per tre annualità, pari al numero di anni della sua presumibile residua vita lavorativa. Ha escluso invece un lucro cessante ulteriore, ritenendo, da un lato (con riferimento alle aspettative pensionistiche), al fatto che Be.Ad. non avesse né allegato né provato la reale situazione contributiva del marito, e dall'altro (con riferimento alle aspettative ereditarie), al non essere "mai stata dedotta, né tantomeno provata la propensione al risparmio" della vittima (pagg. 22-23 della sentenza impugnata).
La Corte d'Appello ha infine rigettato il motivo che lamentava omessa pronuncia del primo giudice sulla richiesta di liquidazione degli interessi corrispettivi, dalla notifica dell'atto di citazione, al maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c., considerando tra l'altro la congruità della quantificazione della suddetta voce di danno in base al tasso di interesse legale vigente.
Ricorrono Be.Ad., Be.Ur. e Be.He. (gli ultimi due in proprio e quali eredi), sulla base di sei motivi. Si difende con controricorso Funivie Valdaora Spa, che ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi cinque motivi di ricorso sono proposti contro la società Funivie Valdaora Spa
- Il primo motivo censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la motivazione della sentenza, che sarebbe insanabilmente contraddittoria, violando l'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Dopo aver rammentato che il Tribunale aveva dedotto il concorrente fatto colposo della vittima dalla forte velocità tenuta, dal mancato uso del casco protettivo e dal carattere visibile ed evitabile dell'ostacolo contro cui aveva impattato, si osserva che la Corte d'Appello ha escluso tutte queste circostanze, negando tutti e tre i presupposti sulla base dei quali il primo giudice aveva espresso il giudizio in ordine al concorso di colpa. Nonostante ciò, tuttavia, la corte territoriale avrebbe immotivatamente continuato a reputare esistente tale concorso, pur riducendone l'incidenza causale sull'evento dannoso dal 70% al 50%.
In tal modo, la corte sarebbe incorsa in tutte le fattispecie di vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, in quanto la motivazione sarebbe, ad un tempo, "apparente", "contraddittoria" e imperscrutabile", non spiegando - e comunque non rendendo comprensibili - le ragioni per le quali è stato reputato sussistente il concorso di colpa.
- Il secondo motivo, subordinato al primo, prospetta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1218,1227 c.c. e 9 L. 363/2003.
Per l'ipotesi in cui si ritenesse, escludendo vizio motivazionale, che la Corte d'Appello abbia evidenziato un qualche profilo di colpa a carico della vittima, si deduce che tale profilo non potrebbe che essere individuato nella rilevata circostanza che il de cuius, prima dell'impatto, aveva perduto il controllo degli sci.
Tuttavia, nell'ancorare il giudizio di colpa a tale circostanza, la Corte di merito avrebbe commesso un evidente error iuris in iudicando per aver falsamente applicato i principi sulla colpa civile e trascurato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, poiché l'errore del gesto sportivo (evento tutt'altro che imprevedibile ed eccezionale), quand'anche dovuto ad imperizia dello sciatore, non integrerebbe né una fattispecie di colpa specifica ai sensi dell'art. 9 L. 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), né di colpa generica in base alle comuni regole che presiedono a tale accertamento.
- Mediante il terzo motivo, subordinato ai precedenti, si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 1227 c.c.
Si sostiene che, "anche ad ammettere che la Corte d'Appello abbia spiegato in cosa consistette la colpa della vittima; ed anche ad ammettere che tale (fantomatica) colpa fosse effettivamente sussistente, la Corte territoriale avrebbe comunque violato l'art. 1227 c.c., nella parte in cui impone di effettuare il giudizio di graduazione delle colpe concorrenti comparando la gravità della colpa dell'offeso e dell'offensore, e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (pag. 28 del ricorso).
3.1. I motivi in esame - da esaminare congiuntamente vista la loro palese connessione - sono infondati.
3.1.a. In primo luogo, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio motivazionale, avendo al contrario il giudice d'appello fornito una corretta, specifica e logica illustrazione della sua decisione nel merito.
Ha infatti rimarcato, censurandolo, che il Tribunale non aveva debitamente tenuto in conto la circostanza, riferita dall'unico testimone presente sul luogo dell'incidente, che il de cuius aveva perso il controllo degli sci prima dell'impatto, e aggiunto che egli, "seppure sciasse a una velocità sostenuta tracciando una traiettoria inusuale e non indossasse il casco protettivo" (pag. 14 della sentenza impugnata), tuttavia non aveva tenuto una condotta esulante dai limiti della pratica sportiva.
Quanto al mancato uso del casco, il giudice d'appello ha specificamente osservato che tale omissione, sebbene non concretasse una violazione di specifici obblighi giuridici, integrava tuttavia pur sempre quella delle regole di comune prudenza.
Le argomentazioni motivazionali del giudice d'appello sono prive di alcuna contraddittorietà con la raggiunta conclusione di ritenere comunque sussistente, pur riducendone la portata dal 70% al 50%, il concorso del fatto colposo del danneggiato.
Invero, il giudizio circa la sussistenza della colpa della vittima è stato giustificato con il rilievo che essa sciava ad una velocità sostenuta, tracciando una traiettoria inusuale, nonché con l'ulteriore rilievo che il mancato uso del casco denotava comunque una violazione delle regole di normale prudenza, pur non infrangendo un obbligo giuridico; rilievo, peraltro, del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui il concorso della vittima nella causazione del danno può derivare dalla violazione non solo di specifici obblighi di legge ma pure di regole di ordinaria prudenza (Cass. sez. 3, 27 marzo 2018 n. 7515; Cass. sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36357).
D'altronde, la riduzione della portata del fatto colposo è stata giustificata con il rilievo che il de cuius non era stato in condizione di evitare l'ostacolo, per aver perduto, prima dell'impatto, il controllo degli sci: circostanza che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, doveva essere valorizzata a suo favore, trattandosi di evento in sé non colposo, quand'anche dovuto ad imperizia, perché del tutto normale e rientrante nei limiti della pratica sportiva.
Avuto riguardo a una siffatta motivazione - evidentemente non condivisa nel merito dai ricorrenti ma, nondimeno, esistente, coerente e perspicua - è agevole dunque constatare che non sussiste alcuna delle gravi lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibile contraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che sole consentono, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza di merito (S.U. 7/4/2014, nn. 8053 e 8054; tra le successive conformi, v., ex multis, Cass. sez. 3, 12/10/2017 n. 23940; Cass. sez. 3, 25/9/2018, n. 22598; Cass. sez. 1, ord. 3/3/2022 n. 7090).
3.1.b. Per le medesime ragioni, non sussiste l'error iuris in iudicando ipotizzato con il secondo motivo.
La Corte d'Appello, infatti, lungi dal ravvisare il profilo di colpa a carico del de cuius nella circostanza che egli aveva perso prima dell'impatto il controllo degli sci, ha censurato la - riformata - statuizione del Tribunale per non avere valorizzato detta circostanza in favore della vittima stessa, quanto alla riduzione dell'entità del concorso colposo.
3.1.c. I rilievi che precedono, infine, escludono anche la sussistenza dell'error in iudicando prospettato con il terzo motivo, dovendo ravvisarsi nella surricordata motivazione del giudice d'appello anche l'espressione di una valutazione comparativa del contegno delle parti, culminata nell'accertamento della pari portata causale delle rispettive condotte.
Al riguardo, va d'altronde considerato sia che l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento puramente logico e non aritmetico (cfr. Cass. sez. 3, 9 maggio 2024 n. 12676), sia che l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, c.c. - disciplinante gli effetti del concorso del fatto colposo del creditore - rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, ove sia immune da vizi logici o giuridici (cfr. già Cass. sez. 2, 13/10/1979 n. 5361 e Cass. sez. 1, 17/2/1968 n. 555).
I primi tre motivi vanno dunque rigettati.
- Con il quarto motivo vengono denunciati: "sottostima del danno da lucro cessante. Travisamento degli atti di parte (art. 360 n. 4 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.). Irrazionalità manifesta della motivazione ex art. 132 c.p.c.".
Si offrono sei distinte censure, qualificate come submotivi, rispetto alla statuizione con cui la Corte di merito ha confermato la decisione del Tribunale sulla base di calcolo del danno da lucro cessante subito da Be.Ad. per la perdita dell'apporto reddituale che le forniva il marito deceduto.
Tale base di calcolo (sulla quale poi operare la riduzione percentuale per il concorso di colpa) è stata individuata in una somma - Euro 88.876,26 - pari alla metà dell'accertato reddito annuo della vittima, moltiplicata per tre annualità, sui presupposti: a) che la presumibile residua vita lavorativa della vittima sarebbe stata contenuta nei tre anni successivi all'incidente, poiché "da quanto riferito dalla moglie sulla propensione ai viaggi della coppia e in assenza di figli... sembra più probabile che... Be.Ha. avrebbe preferito dedicarsi ai suoi numerosi interessi" (pag. 22 della sentenza impugnata); b) che, inoltre, la vedova non aveva allegato né provato la reale situazione contributiva del marito, né fornito elementi di prova al fine di supportare le argomentazioni svolte in ordine alla pensione che egli avrebbe in futuro percepito e condiviso; c) che, infine, non era stata "mai stata dedotta, né tantomeno provata la propensione al risparmio" di lui (pagg. 22-23 della sentenza impugnata), al fine di legittimare eventuali aspettative ereditarie.
4.1. I ricorrenti censurano questa statuizione anzitutto - quale primo submotivo - per "travisamento degli atti processuali di parte", rammentando le allegazioni della vedova sia in primo grado (laddove ella, casalinga, aveva allegato, da un lato, che il marito, imprenditore, percepiva, al momento del decesso, un reddito annuo di circa Euro 179.752,53, destinati per i tre quarti alla famiglia e ai risparmi; dall'altro lato, che, non avendo figli, i risparmi sarebbero stati ereditati interamente da lei), sia in appello (ove aveva ribadito che, in quanto casalinga e priva di redditi, avrebbe contato sull'apporto reddituale destinatole dal marito non solo per i residui anni della sua vita lavorativa ma anche successivamente, quando il de cuius fosse andato in pensione).
4.2. Quale secondo submotivo, i ricorrenti denunciano "omesso esame di fatti decisivi", con riferimento a circostanze (l'ammontare del reddito di de cuius; la situazione patrimoniale dell'impresa di cui era titolare, la durata ultratrentennale del suo rapporto di coniugio con Be.Ad. che non avrebbe consentito di supporre che dopo il pensionamento non avrebbe più provveduto ai bisogni della moglie) risultanti da documenti (dichiarazioni dei redditi, relazione contabile dell'azienda, certificato di matrimonio) debitamente prodotti dalla parte e inopinatamente non considerati dal giudice.
4.3. Il terzo submotivo lamenta "violazione di giudicato interno o in subordine nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per contraddittorietà manifesta della motivazione", in relazione al rilievo di mancata prova della propensione al risparmio della vittima, da reputarsi in evidente contrasto con l'accertamento, già operato dal primo giudice e ribadito dalla Corte d'Appello, che egli destinava alla moglie la metà del reddito, ciò che imponeva di ritenere che la restante metà fosse appunto destinata o al risparmio o ad esigenze personali.
4.4. Come quarto submotivo si denuncia irrazionalità manifesta della motivazione, dato che, sebbene non fosse stato mai contestato da alcuno che i coniugi erano l'una casalinga senza redditi e l'altro imprenditore con reddito di circa Euro 180.000 annui, il giudice d'appello ha ritenuto "non esservi prova" che il marito avrebbe "in futuro percepito una pensione e l'avrebbe condivisa con la moglie".
I ricorrenti sottolineano l'irrazionalità di tale affermazione, sia perché contrastante con il dato di comune esperienza secondo cui "se un lavoratore mantiene la moglie quando è in età lavorativa, non cesserà di farlo quando raggiungerà l'età pensionabile", sia perché includente la pretesa della "prova della misura della pensione di un soggetto che al momento della morte non è ancora pensionato", omettendo di considerare che oggetto della prova sarebbe stato il reddito (accertato dal Tribunale con statuizione coperta da giudicato), e non la pensione. Si osserva altresì che il danno futuro va liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex articolo 2056 c.c., e che il giudice d'appello, conoscendo il reddito della vittima e la quota destinata al coniuge (accertata dal primo giudice), aveva "gli elementi minimi sufficienti e necessari per la stima del danno che la vedova avrebbe subito anche dopo il pensionamento del marito".
4.5. Il quinto submotivo lamenta violazione dell'art. 2729 c.c. in rapporto al vizio di sussunzione, per avere la Corte d'Appello accertato elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza però riconoscervi valore di prova.
I ricorrenti evidenziano che il giudice d'appello ha preso atto, in conformità a quanto già accertato dal primo giudice, che i coniugi, sposati dal 1976, erano conviventi, e che l'una era casalinga senza redditi, mentre l'altro era imprenditore con reddito di Euro 177.000 annui, di cui la metà destinata alla moglie; nonostante ciò, ha ritenuto "non esservi prova" che dopo il pensionamento il marito, se fosse rimasto in vita, avrebbe continuato ad assistere economicamente la moglie.
4.6 Con il sesto submotivo viene denunciata violazione dell'art. 14 L. 31 maggio 1995 n. 218.
Si rileva che, avendo il Tribunale ritenuto che il danno da lucro cessante sarebbe stato patito dalla vedova solo fino al pensionamento del marito, si era allegato che i coniugi erano cittadini svizzeri e che la legge svizzera prevede che la pensione di anzianità non sia inferiore al 60% dell'ultima retribuzione. Il che - riscontrato acquisendo del testo della legge svizzera ex art. 14 legge 218/1995 - avrebbe imposto di ritenere che la pensione del de cuius sarebbe stata di circa Euro 106.000 annui; la corte territoriale, però, avrebbe erroneamente ritenuto "non allegato e non provato" che egli avrebbe mantenuto la moglie anche dopo il pensionamento.
4.6.1. L'articolato motivo è complessivamente fondato.
In sostanza, censura la motivazione della decisione con cui la Corte d'Appello, nel rigettare il gravame avverso la pronuncia del Tribunale che aveva circoscritto la base di calcolo del danno da lucro cessante subito da Be.Ad. ad una somma pari alla metà dell'accertato reddito annuo della vittima moltiplicata per tre annualità, ha condiviso la presunzione formulata dal primo giudice circa la durata triennale della residua vita lavorativa del de cuius, ha negato la sussistenza né di allegazione né di prova che egli, in futuro, avrebbe percepito una pensione che avrebbe condiviso con la moglie e parimenti ha ritenuto non dedotta né provata la propensione al risparmio della vittima.
Tale motivazione - al di là del rilievo circa le numerose allegazioni in senso contrario formulate in entrambi i gradi di merito dalla parte ricorrente e supportate da numerosi elementi documentali non considerati (dal che emerge anche l'ulteriore vizio di omesso esame) - si pone ex se, alla stregua del suo stesso tenore testuale, al di sotto del minimo costituzionale, sia nella parte in cui ha individuato il fondamento della presunzione della durata triennale della residua vita lavorativa della vittima in "quanto riferito dalla moglie sulla propensione ai viaggi della coppia e in assenza di figli ai quali eventualmente provvedere o per i quali proseguire e mantenere l'attività imprenditoriale" e nella conseguente maggiore probabilità che il de cuius "avrebbe preferito dedicarsi ai suoi numerosi interessi"; sia nella parte in cui ha escluso la prova del diritto alla pensione del suddetto sulla base della mancata allegazione della sua "situazione contributiva", omettendo, invece, di considerare che erano stati accertati con efficacia di giudicato tanto la situazione professionale quanto l'ammontare del reddito percepito; sia, ancora, nella parte in cui, a fronte dell'allegata circostanza che la vittima destinasse alla famiglia metà dei proventi della sua attività imprenditoriale, ha inopinatamente ritenuto che la moglie superstite - tra l'altro in mancanza di figli e quindi destinata naturaliter ad essere l'unico erede del marito -, non potesse vantare alcuna aspettativa ereditaria, sul rilievo che non sarebbe stata "mai stata dedotta, né tantomeno provata la propensione al risparmio" del de cuius.
Si tratta evidentemente, con riferimento a tutti i profili, di una motivazione apodittica, illogica e assertiva, che non tiene conto, oltre delle circostanze di fatto allegate e non contestate, persino di quelle positivamente accertate, come il quantum del reddito annuo, sul quale avrebbe dovuto fondarsi la valutazione equitativa del danno futuro in relazione agli apporti patrimoniali che sarebbero presumibilmente derivati ad Be.Ad. dalla pensione percepita dal marito e a quelli che le sarebbero stati attribuiti in via ereditaria.
Il quarto motivo, in conclusione, deve essere accolto.
- Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e relativa incoerenza della motivazione.
Si censura il rigetto del motivo di gravame con cui era stata impugnata l'omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di liquidazione degli interessi corrispettivi, a far data dalla notifica dell'atto di citazione, al maggior saggio stabilito dall'art. 1284, quarto comma, c.c., pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Si osserva, tra l'altro, che Cass. sez. 3, ord. 3/1/2023 n. 61 afferma che il saggio di interessi di cui alla citata norma non si applica alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della norma stessa, e non a delimitarne il campo d'applicazione.
5.1. Il quinto motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del precedente motivo, in ragione del quale il giudice di rinvio dovrà procedere a nuova liquidazione del danno.
- Il sesto motivo è proposto contro il Comune di Valdaora, Consorzio Plan de Corones e Federconsorzi Dolomiti Superski, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c.
6.1. Si censura la riforma delle decisioni sulle spese del primo grado di giudizio concernenti i rapporti processuali tra i ricorrenti - originari attori -, il Comune di Valdaora, Consorzio Plan de Corones e Federconsorzi Dolomiti Superski.
I ricorrenti rammentano che, in seguito al rigetto della loro domanda contro questi convenuti, essi avevano proposto appello solo nei confronti del Comune di Valdaora - oltre che nei confronti di Funivie Valdaora Spa-, mentre Consorzio Plan de Corones e Federconsorzi Dolomiti Superski erano stati citati per ordine del giudice ex art. 331 c.p.c. Nessuno dei tre, peraltro, aveva proposto appello incidentale, chiedendo la riforma in proprio favore della statuizione sulle spese del primo grado.
Erroneamente, dunque, in violazione dell'art. 112 c.p.c. tale statuizione sarebbe stata riformata dalla Corte d'Appello, che ha proceduto ad una nuova liquidazione in favore di Comune, Consorzio e Federconsorzi delle spese del primo grado, raddoppiandone l'importo rispetto a quello liquidato dal Tribunale.
6.2. Il motivo è fondato.
Trova applicazione il principio - reiteratamente affermato da questa Suprema Corte ed a cui va data continuità - per cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito sussiste qualora sia riformata in tutto o in parte l'impugnata sentenza, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre se la sentenza impugnata viene confermata il giudice d'appello può riformare la decisione sulle spese soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 24/01/2017, n. 1775; Cass. 13/07/2020, n. 14916; Cass. 13/06/2024, n. 16526).
- In conclusione, vanno accolti il quarto e il sesto motivo, assorbito il quinto e rigettati gli altri, cassando in relazione la sentenza e rinviando alla Corte d'Appello di Trento, in diversa sezione e in diversa composizione, che si atterrà ai principi enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ex art. 385, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
accoglie il quarto e il sesto motivo di ricorso, assorbito il quinto e rigettati gli altri, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Trento, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2025.